search |
Home > Menu 1 > Sottomenu > Documento |
back |
Legge farlocca, fumo negli occhi del cittadino da parte del legislatore, che fa solo finta di voler risarcire il cittadino. E per di più sicuramente incostituzionale.
È principio che deriva dalla Costituzione, e che lentamente la stessa Corte Costituzionale sta recependo sotto la spinta delle decisioni della Corte Europea che il cittadino non può essere tenuto a nessuna prestazione verso lo Stato se non in forza di una legge che rispetti il principio di eguaglianza: dice la Costituzione, all'art. 23: Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge. E la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha stabilito che l’interesse collettivo non può determinare una lesione del diritto individuale della proprietà.
In parole povere: se lo Stato cagiona un danno, lo deve risarcire integralmente; è contraria non solo alla Costituzione, ma ai diritti dell'uomo, l'italica legge del Menga: quindi no all'obbligo di pagare il difensore di ufficio imposto dall Stato, no al danno limitato solo ad alcune voci (ingiusta detenzione), no al danno liquidato a forfait senza tener contro del danno effettivo. Un processo ingiusto provoca danni economici, danni alla vita di relazione, danni psicofisici, spese ingenti: lo Stato li deve pagare tutti! No è raro che importanti impreditori vengano portati al fallimento da indagini sbagliate; perché mai il giudicie pazzo deve essere considerato come una calamità naturale per la quale nessuno paga?
È ovvio poi che se chi è sottoposto a giudizio deve sopportare le spese legali in anticipo, l'imputato non abbiente sarà sempre svantaggiato rispetto al all'imputato ricco e che sarà sempre in condizioni di "minorata difesa" di fronte al PM. Per non parladel fgatto che molte somme vengono incassate in nero e non saranno mai recuperabili.
Del resto sono principi di civiltà già applicati per la responsabilità dei medici pubblici, tutti coperti da poderose assicurazioni, anche integrate con soldi propri; perché mai lo Stato non assicura la Giustizia? Che ci vuole a stabilire, ad es., che ogni magistrato deve pagare 100 Euro al mese per risarcire i danni fatti? E perché l'inclinazione a far danni non può essere valutata ai fini della carriera dei magistrati e dello stipendio?
Ciò che lascia sgomenti è che una legge così contraria ai diritti umani sia stata accettata da chi era stato giudice della Corte Costituzionale!
Si vedano le NOTE di commento ai singoli commi in calce alla legge, a cui segue il Decreto Ministeriale.
LEGGE 30 dicembre 2020, n. 178 Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021. In vigore dal 30/12/2020;Comma 1015. Nel processo penale, all'imputato assolto, con sentenza divenuta irrevocabile, perché il fatto non sussiste, perché non ha commesso il fatto o perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, è riconosciuto il rimborso delle spese legali (1) nel limite massimo di euro 10.500.
Comma 1016. Il rimborso di cui al comma 1015 è ripartito in tre quote annuali di pari importo (2) , a partire dall'anno successivo a quello in cui la sentenza è divenuta irrevocabile, e non concorre alla formazione del reddito ai sensi del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. (3)
Comma 1017. Il rimborso di cui al comma 1015 è riconosciuto dietro presentazione di fattura del difensore, con espressa indicazione della causale e dell'avvenuto pagamento, corredata di parere di congruità del competente Consiglio dell'ordine degli avvocati, nonché di copia della sentenza di assoluzione con attestazione di cancelleria della sua irrevocabilità.
Comma 1018. Il rimborso di cui al comma 1015 non è riconosciuto nei seguenti casi: a) assoluzione da uno o più capi di imputazione e condanna per altri reati (4); b) estinzione del reato per avvenuta amnistia o prescrizione; c) sopravvenuta depenalizzazione dei fatti oggetto di imputazione.
Comma 1019. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni (5) dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di erogazione dei rimborsi di cui al comma 1015, nonché le ulteriori disposizioni ai fini del contenimento della spesa nei limiti di cui al comma 1020, attribuendo rilievo al numero di gradi di giudizio cui l'assolto è stato sottoposto e alla durata del giudizio.
Comma 1020. Per la finalità dei commi da 1015 a 1019, nello stato di previsione del Ministero della giustizia è istituito il Fondo per il rimborso delle spese legali agli imputati assolti, con la dotazione di euro 8 milioni annui (6) a decorrere dall'anno 2021, che costituisce limite complessivo di spesa per l'erogazione dei rimborsi di cui al comma 1015.
Comma 1021. Il Ministero della giustizia provvede agli adempimenti di cui ai commi da 1015 a 1020 con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 1022. Le disposizioni dei commi da 1015 a 1021 si applicano nei casi di sentenze di assoluzione divenute irrevocabili successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.
NOTE alla legge
1) Il Ministro della Giustizia usa il trucchetto di non dire che cosa si intende per spese legali; queste sono costituite dalla parcella dei difensori, dai costi per copia atti, dai costi per perizie di parte, da eventuali diritti e tasse di cancelleria, dalle diarie per partecipare al processo. E invece si scopre poi che lo Stato paga solo la parcella degli avvocati.
2) Lo Stato rimborsa in tre rate soldi che la vittima della giustizia ha già dovuto pagare al suo avvocato nel corso del processo. Cosa vergognosa; lo Stato dovrebbe pagare gli interessi dal momento in cui l'innocente ha versato i soldi all'avvocato.
3) È cosa veramente strana che il Ministro della Giustizia si immagini che il rimborso delle spese legali, un risarcimento del danno, un ristoro di capitale, possa essere considerato un reddito! È però vero che il Ministro delle Finanze, in passato e per ann,i ha sostenuto che chi subisce l'esproprio della casa deve pagare la tassa sul reddito sulla indennità di esproprio. Roba da chiodi!
4) Ve lo spiego: se uno viene accusato di omicidio e di porto di coltello senza giustificato motivo, viene trascinato in Corte di Assise per vari anni e viene assolto dall'omicidio, ma viene condannato per il porto di coltello, non ha diritto alle decine di migliaia di euro che ha dovuto spendere per difendersi dall'accusa infondata di omicidio. Altro che chiodi!
5) Cioè entro il primo marzo 2021; è stato invece pubblicato il 20 gennaio 2022! Eppure il contenuto è per il 90% solo un rimaneggiamento della legge e per il resto puro furore burocratico per creare difficoltà ai richiedenti e motivi di nullità per respingere la domanda. Bastava scrivere: "Il richiedente deposiita la sua domanda nella cancelleria dle giudice che lo ha assolto e questa la trasmette al Fondo per i rimborsi". Il fatto di richiedere copia di atti giudiziari e giustificazioni è contrario al principio fndamentale che la PA non può mai richiedere certificati su fatti che già sono documentati nei propri atti. La procedura è così complicata che il poveretto nel 90% dei casi dovrà prendersi un avvocato; ma la spesa resta a suo carico e le probabilità di ottenere i soldi sono da gratta e vinci. Non sarebbe stata cosa più rispettosa dei cittadini se, invece di soffocarlo sotto una barriera di burocrazia per specialisti, si fosse stabilito che lo stesso avvocato che rilascia la parcella e la fattura, provvede a redigere la domanda di rimborso ed a certificare le copie degli atti richiesti, già in sui possesso, ed a spedire il tutto al Ministero? E si poteva prevedere un compenso fisso a favore dell'avvocato per questa attività, anch'essa rimborsabile.
6) Il rimborso è organizzato come la lotteria di Capodanno; lo Stato ci mette il monte premi di otto milioni (non ne basterebbero cento!), i primi che arrivano (ad occhio circa 2000 persone) se li dividono e gli altri rimangono buggerati senza alcun rimedio. È cosa ridicola e incostituzionale. Il diritto al rimborso di tutti i danni e spese da parte di un soggetto ingiustamente accusato è un diritto costituzionale ed è strano che i giudici costituzionali non se ne accorgano.
*
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 20 dicembre 2021
Definizione dei criteri e delle modalità di erogazione dei rimborsi di cui all'articolo 1, comma 1015 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e delle ulteriori disposizioni necessarie ai fini del contenimento della spesa nei limiti di cui all'articolo 1, comma 1020.
(GU n.15 del 20-1-2022)
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023»;
Rilevato che l'art. 1 della legge, ai commi 1015, 1018 e 1022, prevede che all'imputato assolto, con sentenza divenuta irrevocabile successivamente alla data di entrata in vigore della legge medesima, perché il fatto non sussiste, perché non ha commesso il fatto o perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, deve essere riconosciuto il rimborso delle spese legali, ad esclusione dei casi di assoluzione da uno o più capi di imputazione e condanna per altri, di estinzione del reato per avvenuta amnistia o prescrizione e di sopravvenuta depenalizzazione dei fatti oggetto di imputazione;
Rilevato che l'art. 1 della legge, ai commi 1015, 1016 e 1017, prevede che il rimborso è riconosciuto nel limite massimo di euro 10.500, ripartito in tre quote annuali di pari importo, a partire dall'anno successivo a quello in cui la sentenza è divenuta irrevocabile e che esso è riconosciuto dietro presentazione di fattura del difensore, con espressa indicazione della causale e dell'avvenuto pagamento, corredata di parere di congruità del competente Consiglio dell'Ordine degli avvocati;
Rilevato che l'art. 1 della legge, al comma 1019, prevede che con decreto del Ministro della giustizia, da adottarsi di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalità di erogazione dei rimborsi, nonché le ulteriori disposizioni dirette a consentire il contenimento della spesa;
Rilevato che l'art. 1 della legge, al comma 1019, prevede che nelle attività' di liquidazione del rimborso, nei limiti delle risorse annualmente disponibili, deve essere attribuito rilievo al numero di gradi di giudizio cui l'assolto è stato sottoposto e alla durata del giudizio;
Rilevato che l'art. 1 della legge, al comma 1020, prevede che per le finalità indicate, nello stato di previsione del Ministero della giustizia è istituito il Fondo per il rimborso delle spese legali agli imputati assolti, con la dotazione di euro 8 milioni annui a decorrere dall'anno 2021, che costituisce limite complessivo di spesa per l'erogazione dei rimborsi di cui al comma 1015;
Rilevato che l'art. 1 della legge, al comma 1021, prevede che il Ministero della giustizia provvede agli adempimenti conseguenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
Decreta: Art. 1
Oggetto e definizioni
1. Il presente decreto definisce i criteri e le modalità di erogazione dei rimborsi di cui all'art. 1, comma 1015 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e detta le ulteriori disposizioni necessarie ai fini del contenimento della spesa nei limiti di cui all'art. 1, comma 1020, della stessa legge.
2. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) «legge», la legge 30 dicembre 2020, n. 178;
b) «Ministero», il Ministero della giustizia;
c) «Fondo», il Fondo per il rimborso delle spese legali agli imputati assolti, istituito nello stato di previsione del Ministero della giustizia, ai sensi dell'art. 1, comma 1020, della legge;
d) «richiedente», il soggetto che, in quanto imputato assolto abbia titolo a presentare domanda di accesso al Fondo, ai sensi dell'art. 1, comma 1015 della legge;
e) «imputato assolto», il soggetto assolto, con sentenza divenuta irrevocabile, per tutti i capi di imputazione a lui contestati, con le formule perché il fatto non sussiste, perché non ha commesso il fatto o perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, escluso il caso in cui quest'ultima pronuncia sia intervenuta a seguito della depenalizzazione dei fatti oggetto d'imputazione;
f) «rimborso delle spese legali», l'indennità erogabile, a valere sul Fondo di cui alla lettera c), nei limiti dell'importo di euro 10.500,00 e comunque delle risorse disponibili, in favore dei soggetti indicati alla lettera d);
g) «spese legali», le spese sostenute dall'imputato esclusivamente per remunerare il professionista legale che lo ha assistito.
Art. 2
Requisiti di accesso al rimborso delle spese legali 1. Tutti i soggetti destinatari di una sentenza di assoluzione pronunciata ai sensi dell'art. 129 del codice di procedura penale o dell'art. 530 del codice di procedura penale, «perché il fatto non sussiste», «perché non ha commesso il fatto», «perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato» hanno facoltà di accesso al «Fondo per il rimborso delle spese legali agli imputati assolti», alle condizioni e nei limiti di seguito specificati.
2. Il diritto a richiedere le prestazioni del Fondo è riconosciuto a condizione che:
a) l'imputato sia stato assolto con le formule indicate al comma 1, escluso, rispetto all'assoluzione perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, il caso in cui quest'ultima pronuncia sia intervenuta a seguito della depenalizzazione dei fatti oggetto dell'imputazione;
b) la sentenza di assoluzione sia divenuta irrevocabile e per nessuna delle imputazioni attribuite al richiedente nell'atto con il quale è stata esercitata l'azione penale, oppure a seguito di modifica dell'imputazione nel corso del processo o in conseguenza della riunione dei procedimenti, sia stata pronunciata sentenza di condanna o di estinzione del reato per prescrizione o amnistia;
c) l'imputato assolto non abbia beneficiato nel medesimo procedimento del patrocinio a spese dello Stato, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia»;
d) l'imputato assolto non abbia ottenuto nel medesimo procedimento la condanna del querelante alla rifusione delle spese di lite, ai sensi dell'art. 427 del codice di procedura penale ovvero dell'art. 542 del codice di procedura penale;
e) l'imputato assolto non abbia diritto al rimborso delle spese legali dall'ente da cui dipende in forza dell'art. 18, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, recante Disposizioni urgenti per favorire l'occupazione, convertito, con modificazioni, nella legge 23 maggio 1997, n. 135;
f) l'istanza riguardi una sentenza divenuta irrevocabile nell'anno precedente a quello della sua presentazione.
3. Il Fondo eroga i rimborsi esclusivamente nei limiti delle risorse annualmente assegnate al capitolo di bilancio n. 1265 dello stato di previsione della spesa del Ministero, ai sensi dell'art. 1, comma 1020, della legge.
4. Ciascuna istanza di rimborso è accoglibile esclusivamente fino all'importo massimo di euro 10.500,00.
Art. 3
Istanza di accesso al Fondo
1. Il richiedente presenta istanza di accesso al Fondo esclusivamente tramite apposita piattaforma telematica accessibile dal sito giustizia.it mediante le credenziali SPID di livello due.
2. L'istanza deve essere presentata personalmente dall'imputato o, nel caso di imputati minorenni o incapaci, dal titolare della responsabilità genitoriale o da chi ne ha la rappresentanza legale. In caso di morte dell'imputato l'istanza può essere presentata da uno degli eredi nell'interesse di tutti gli aventi diritto alla successione.
3. L'istanza deve indicare, ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445:
a) i dati anagrafici e il codice fiscale dell'imputato assolto, ove diversi dal richiedente;
b) l'Ufficio giudiziario che ha pronunciato la decisione divenuta irrevocabile, la data della sentenza, la data di irrevocabilità, il numero del registro notizie di reato e il numero del registro generale dell'Ufficio gip/gup o del dibattimento che ha emesso la sentenza;
c) le formule con le quali l'imputato è stato assolto;
d) l'attestazione che per nessuna delle imputazioni attribuite al richiedente nell'atto con il quale è stata esercitata l'azione penale, oppure a seguito di modifica dell'imputazione nel corso del processo o in conseguenza della riunione dei procedimenti, è pronunciata sentenza di condanna o di estinzione del reato per prescrizione o amnistia;
e) la durata del processo oggetto della sentenza di assoluzione divenuta irrevocabile, calcolata dalla data di emissione del provvedimento con il quale è stata esercitata l'azione penale alla data in cui la sentenza di assoluzione è divenuta irrevocabile;
f) il grado di giudizio nel quale è stata emessa la sentenza, specificando se la sentenza è stata emessa in sede di rinvio dalla Corte di cassazione;
g) il totale delle spese legali per le quali è chiesto il rimborso;
h) l'attestazione che l'importo di cui si chiede il rimborso è stato versato al professionista legale tramite bonifico, a seguito di emissione di parcella vidimata dal Consiglio dell'Ordine;
i) l'attestazione che l'imputato non ha beneficiato nel medesimo procedimento del patrocinio a spese dello Stato, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115;
l) l'attestazione che l'imputato non ha ottenuto nel medesimo procedimento la condanna del querelante alla rifusione delle spese di lite, ai sensi dell'art. 427 del codice di procedura penale ovvero dell'art. 542 del codice di procedura penale;
m) l'attestazione che l'imputato non ha diritto al rimborso delle spese legali dall'ente da cui dipende in forza dell'art. 18, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, nella legge 23 maggio 1997, n. 135;
n) il reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito risultante dalla dichiarazione relativa all'anno precedente a quello del passaggio in giudicato della sentenza di assoluzione;
o) le coordinate identificative del conto corrente bancario o postale presso cui il richiedente intende ricevere il rimborso;
p) l'indirizzo di posta elettronica certificata o semplice, ove intende ricevere tutte le eventuali comunicazioni relative all'istanza.
4. All'istanza debbono essere allegati:
a) la copia del documento di identità, in corso di validità, dell'imputato assolto, se persona diversa dal richiedente;
b) la documentazione attestante la rappresentanza legale dell'imputato assolto, se persona diversa dal richiedente;
c) la copia conforme della sentenza di assoluzione, rilasciata dalla cancelleria del giudice che l'ha emessa, corredata dal certificato di passaggio in giudicato, rilasciato dalla medesima cancelleria;
d) la copia conforme dell'atto con il quale è stata esercitata l'azione penale nel procedimento concluso con la sentenza di assoluzione;
e) la documentazione comprovante la nomina, nell'ambito del procedimento concluso con la sentenza di assoluzione, del legale cui sono riferite le fatture per le spese legali rispetto alle quali è presentata l'istanza di rimborso;
f) le fatture emesse dal legale nominato difensore nel processo definito con sentenza di assoluzione, recante esplicita ed inequivoca indicazione della causale, nonché quietanza del pagamento ricevuto;
g) il parere di congruità del competente Consiglio dell'Ordine degli avvocati;
h) la documentazione comprovante l'avvenuto pagamento della prestazione professionale tramite bonifico bancario;
i) la documentazione comprovante il reddito dichiarato ai sensi del comma 3, lettera n).
5. L'istanza deve essere presentata entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in corso alla data di irrevocabilità della sentenza di assoluzione. Le istanze presentate dopo tale termine non saranno esaminate.
6. Le istanze non completate in tutti gli elementi elencati dal comma 3 e prive della documentazione indicata dal comma 4 non saranno valutate.
Art. 4
Criteri di valutazione delle istanze di accesso al Fondo
1. Le istanze di accesso al Fondo validamente presentate ai sensi dell'art. 3, comma 1, vengono esaminate dando precedenza, nell'ordine:
a) alle istanze relative ad imputato irrevocabilmente assolto con sentenza resa dalla Corte di cassazione, ovvero dal giudice del rinvio, o comunque all'esito di un processo complessivamente durato oltre otto anni;
b) alle istanze relative ad imputato irrevocabilmente assolto con sentenza resa dal giudice d'appello, o comunque all'esito di un processo complessivamente durato oltre cinque anni e fino ad otto anni;
c) alle istanze relative ad imputato irrevocabilmente assolto con sentenza dal giudice di primo grado o comunque all'esito di un processo complessivamente durato fino a cinque anni.
2. Nell'ambito di ciascuno dei gruppi sopra indicati viene data preferenza, in primo luogo, alle istanze degli imputati il cui processo ha complessivamente avuto una durata maggiore e, in caso di pari durata, alle istanze relative ad imputati assolti con reddito inferiore.
Art. 5
Procedura di verifica e mandato di pagamento
1. Individuate le istanze che possono essere accolte in applicazione dei criteri di preferenza di cui all'art. 4 e dell'ammontare complessivo delle risorse assegnate per l'anno di riferimento al capitolo di bilancio n. 1265 dello stato di previsione della spesa del Ministero, il Ministero effettua un controllo di effettiva corrispondenza tra quanto dichiarato nelle predette istanze e quanto emerge dalla documentazione allegata alle stesse, tramite proprio personale o avvalendosi, in forza di apposita convenzione, del personale di Equitalia giustizia S.p.a.
2. Le istanze rispetto alle quali mancano i presupposti di accesso al Fondo di cui all'art. 2 oppure non vi è corrispondenza tra quanto dichiarato e i documenti allegati oppure tra quanto dichiarato e gli accertamenti svolti sono escluse dall'ordine di precedenza.
3. Il controllo di cui al comma 1 viene esteso alle istanze che, a seguito delle esclusioni di cui al comma 2, possono essere accolte in applicazione dei criteri di preferenza di cui all'art. 4 e dell'ammontare complessivo delle risorse assegnate per l'anno di riferimento al capitolo di bilancio n. 1265 dello stato di previsione della spesa del Ministero.
4. Esaurita l'attività di verifica di cui ai commi precedenti, con decreto del Capo Dipartimento per gli affari di giustizia, il Ministero approva l'elenco delle istanze che possono essere accolte, con indicazione per ognuna dell'importo rimborsabile, ne dispone la pubblicazione nella medesima piattaforma digitale sulla quale è stata presentata l'istanza e, decorsi quindici giorni, ordina l'emissione del conseguente mandato di pagamento.
5. Le istanze escluse dal rimborso ai sensi del comma 2 o in quanto non validamente presentate ai sensi dell'art. 3, comma 6 oppure a causa dell'esaurimento delle risorse assegnate, per l'anno di riferimento, al capitolo n. 1265 dello stato di previsione della spesa del Ministero, non possono essere ripresentate.
Art. 6
Ambito di applicazione e disciplina transitoria
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle sentenze divenute irrevocabili a far data dal 1° gennaio 2021.
2. Con riferimento alle sentenze divenute irrevocabili nell'anno 2021, in deroga all'art. 3, comma 5, del presente decreto, le istanze potranno essere presentate a partire dal 1° marzo 2022 e fino al 30 giugno 2022.
Art. 7
Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il Ministero provvede ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
2. Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 20 dicembre 2021
La Ministra della giustizia Cartabia
Il Ministro dell'economia e delle finanze Franco
email - Edoardo Mori |
Sitemap: in Italiano | auf Deutsch | in English | |
http://www.earmi.it - Enciclopedia delle armi © 1997 - 2003 |